giovedì 9 maggio 2019

Il tema della maternità surrogota continua a far discutere

Il tema dell'utero in affitto, pratica che consente di usare una donna per portare avanti una gravidanza ottenuta con attraverso la fecondazione artificiale con gameti provenienti da altre persone, continua ad essere al centro del dibattito. Il tema ha risvolti etici molto pesanti, dal diritto del bambino a vivere coi suoi genitori biologici madre e padre, allo sfruttamento delle donne pagate per portare a termine la gravidanza. Emblematico il caso avvenuto un mese fa circa in Nebraska, dove una donna di 61 anni si è offerta come madre surrogata per portare a termine la gravidanza per poter dare un figlio a suo figlio che è omosessuale. Nelle ultime settimane abbiamo assistito a diverse sentenze di orientamento diverso. In Germania per esempio la Cassazione di fronte alla richiesta di trascrizione all'anagrafe di una coppia tedesca che aveva pagato una donna ucraina per portare a termine la gravidanza ha ribadito che la madre è e resta la donna che ha partorito il bambino negando quindi alla coppia il diritto di ascrivere come proprio il figlio portato dall'Ucraina, in Germania la pratica dell'utero in affitto è vietata. Oggi in Italia la Cassazione ha ribadito il divieto della maternità surrogata contenuto all’art. 12 della legge 40/2004, vietando la trascrizione all'anagrafe di bambini ottenuti appunto con maternità surrogata all'estero, importante il riferimento a un principio di ordine pubblico. La Corte ha ritenuto che «il riconoscimento del rapporto di filiazione con l’altro componente della coppia si ponesse in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità, previsto dall’art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, ravvisando in tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione". Ricordiamo che art. 12.6 della legge 40/2004 stabilisce: “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza … la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro” Interessante secondo noi anche sottolineare che l’esito positivo della sentenza è basato sulla tanto bistrattata Legge 40 /2004 a cui forse sarebbe ora di riconoscere il merito di aver post un freno prima delle sentenza della cassazione sull’eterologa ed ora su questo caso ad una deriva totale. Il significato positivo di una politica capace di vedere gli spazi utili per azioni contenitive contro una visione della politica che non accetta compromessi. “La sentenza odierna della Cassazione che ha rigettato la richiesta di trascrizione nei registri dello Stato Civile italiano del provvedimento del giudice straniero che accertava il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero da maternità surrogata ed un altro soggetto che non aveva con lo stesso alcun rapporto biologico è un importante ed ulteriore riconoscimento del divieto di maternità surrogata nel nostro ordinamento a tutela, in primis, della dignità della donna. Con cautela, invece, va considerato il riferimento all’adozione in casi particolari ex art. 44, comma1, lett. d) della L. 184 del 1983”. Così il giurista Alberto Gambino, presidente di Scienza & Vita. Il tema della maternità surrogata rimane comunque aperto vista la recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (la CEDU), la corte di Strasburgo ha deliberato sui bimbi nati da gravidanza per altri: "Possono essere trascritti all’anagrafe e adottati"

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