giovedì 29 aprile 2010

Morto bambino sopravvissuto all'aborto: un fatto che deve interrogare tutti

I giornali riportano la notizia così: "Ha cessato di vivere nella notte, intorno alle 3, il corpicino del piccolo di 22 settimane che era sopravvissuto a un aborto terapeutico sabato nell’ospedale di Rossano (Cosenza)."

Innanzitutto di fronte a questo fatto gravissimo ci viene doveroso precisare che a 22settimane il bambino può sopravvivere autonomamente, come mostra questo caso; in secondo luogo che di terapeutico non c'è proprio nulla, visto che lo scopo è sopprimere una vita e non curarla. Che dire poi di fronte a un personale medico che non interviene per rianimare, e fa finta di nulla attendendo la morte? Purtroppo è la triste realtà, che solo a volte emerge nella cronaca. Ci resta la forza della preghiera per questa piccola vita persa, per la sua mamma e perché fatti come questi non si ripetano. E' proprio vero che la pratica dell'aborto ha reso moralmente accettabile ciò che prima sarebbe stato deprecabile. Ringraziamo il cappellano e quanti si sono prodigati per salvare il piccolo. Il cappellano dell’ospedale, si era recato a pregare sul feto, si è accorto che questi aveva ancora il cuore che batteva. Chiediamo che in tutto il territorio nazionale sia esteso quanto decretato dalla Regione Lombardia, nel gennaio 2008, n. 327, con l’“Atto di indirizzo per l’attuazione della legge 194”. Il Decreto afferma che "a 23 settimane di età gestazionale è possibile la vita autonoma del neonato" e stabilisce che "il termine per l’interruzione di gravidanza di cui all’articolo 6b non debba essere effettuata oltre la 22ª settimana +3 giorni, ad eccezione dei casi in cui non sussiste la possibilità di vita autonoma del feto". Ricordiamo che l'art. 6 della legge 194 consente l’interruzione volontaria della gravidanza, anche dopo i primi novanta giorni, purché ricorra una delle seguenti condizioni: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. I casi come quello che riportiamo evidenziano sempre più dubbi sul secondo comma. Ci piacerebbe poi che fossero effettuate le autopsie dopo il decesso dei piccoli e raccolti i dati che certificano se la diagnosi di malformazione sia stata confermata oppure no, in modo da fare una statistica che possa servire per stabilire quanto le diagnosi siano precise, e il margine reale di errore delle stesse. Ricordiamo poi che l'art.7 della legge 194, comma terzo, afferma: "Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto”. Ricordiamo che i più recenti dati scientifici indicano che la possibilità di vita autonoma del neonato migliora, tra la 22ª e la 24ª settimana, per ogni giorno di gravidanza.

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